Art. 178 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento di rendiconto

Articolo 178 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’art. 593 del codice, il giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.) sentite le parti (485 c.p.c.), provvede all’approvazione del conto.
Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’art. 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile (177 c.p.c.).

Articolo 178 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’art. 593 del codice, il giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.) sentite le parti (485 c.p.c.), provvede all’approvazione del conto.
Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’art. 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile (177 c.p.c.).

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