Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’art. 593 del codice, il giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.) sentite le parti (485 c.p.c.), provvede all’approvazione del conto.
Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’art. 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile (177 c.p.c.).