Art. 171 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode

Articolo 171 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’art. 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.), sentite le parti e gli altri interessati (485 c.p.c.).

Articolo 171 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’art. 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.), sentite le parti e gli altri interessati (485 c.p.c.).

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