Art. 169 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Registrazione del processo verbale di vendita

Articolo 169 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’art. 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.

Articolo 169 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’art. 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.

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