Art. 165 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Partecipazione del creditore al pignoramento

Articolo 165 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(1) All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Articolo 165 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(1) All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall’art. 20 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.
Si riporta l’articolo precedente: «165. (Assistenza del creditore al pignoramento). Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli artt. 513 e 518 del codice».

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