Art. 163 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordine di cessazione della vendita forzata

Articolo 163 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La cessazione della vendita forzata prevista dall’art. 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.) se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

Articolo 163 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

La cessazione della vendita forzata prevista dall’art. 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione (484 c.p.c.) se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

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