Art. 155 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Certificato di prestata cauzione

Articolo 155 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il certificato di prestata cauzione indicato nell’art. 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo (474 c.p.c.).

Articolo 155 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il certificato di prestata cauzione indicato nell’art. 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo (474 c.p.c.).

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