Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell‘art. 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131–135 c.p.c.). La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.