Art. 153 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rilascio del titolo esecutivo

Articolo 153 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell‘art. 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131135 c.p.c.). La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.

Articolo 153 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell‘art. 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131135 c.p.c.). La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.

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