Art. 151 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riunione di procedimenti

Articolo 151 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello (1).
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.

Articolo 151 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello (1).
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. f), del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.
A norma dell’art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la disciplina previgente.
Si riporta il comma precedente:
«La riunione ai sensi dell’art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev’essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.».

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