Art. 15 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Iscrizione nell'albo

Articolo 15 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica](1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private. (2)
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’art. 5.

Articolo 15 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica](1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private. (2)
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’art. 5.

Note

(1) Le parole tra parentesi devono ritenersi abrogate.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 34, L. 26.11.2021, n. 206 con decorrenza dal 24.12.2021 ed applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

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