Art. 141 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deliberazione del provvedimento

Articolo 141 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nel deliberare i provvedimenti la Corte applica le disposizioni dell’art. 276 del codice (380 c.p.c.).
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione (118, 131).

Articolo 141 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Nel deliberare i provvedimenti la Corte applica le disposizioni dell’art. 276 del codice (380 c.p.c.).
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione (118, 131).

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