Art. 137 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie del ricorso e del controricorso

Articolo 137 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata (369, 370 c.p.c.). Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica (1).
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. (2)
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (3).
I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicate. (3)
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere può farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma. (3)

Articolo 137 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata (369, 370 c.p.c.). Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica (1).
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. (2)
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (3).
I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicate. (3)
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere può farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma. (3)

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 45, comma 1 bis, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(2) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(3) Questo comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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