Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposte di bollo, per tassa d’iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria (1) e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’art. 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali (2) inviate, sottoscritto dall’avvocato.
All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentacinquesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali (3) e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo d’ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste.
In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l’importo dovuto nelle forme indicate dall’art. 137 (4).