Art. 134 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta

Articolo 134 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposte di bollo, per tassa d’iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria (1) e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’art. 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali (2) inviate, sottoscritto dall’avvocato.
All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentacinquesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali (3) e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo d’ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste.
In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l’importo dovuto nelle forme indicate dall’art. 137 (4).

Articolo 134 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposte di bollo, per tassa d’iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria (1) e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’art. 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali (2) inviate, sottoscritto dall’avvocato.
All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentacinquesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali (3) e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo d’ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste.
In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l’importo dovuto nelle forme indicate dall’art. 137 (4).

Note

(1) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(3) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(4) Questo comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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