Art. 132 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinvio

Articolo 132 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo (70127), se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo (359 c.p.c.).

Articolo 132 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo (70127), se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo (359 c.p.c.).

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