Art. 131 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deliberazione dei provvedimenti

Articolo 131 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’art. 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso dianzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione (118, 141).

Articolo 131 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’art. 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso dianzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione (118, 141).

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