Art. 130 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Appello contro la sentenza di estinzione del processo

Articolo 130 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

Articolo 130 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

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