Art. 123 bis – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trasmissione del fascicolo di ufficio al giudice superiore

Articolo 123 bis - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli artt. 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

Articolo 123 bis - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli artt. 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

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