Art. 121 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordinanza di correzione delle sentenze

Articolo 121 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L’ordinanza di correzione delle sentenze (288 c.p.c.) è notificata alle parti (137, 288 c.p.c.) a cura del cancelliere.

Articolo 121 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

L’ordinanza di correzione delle sentenze (288 c.p.c.) è notificata alle parti (137, 288 c.p.c.) a cura del cancelliere.

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