Art. 104 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mancata intimazione ai testimoni

Articolo 104 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione (1).
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.

Articolo 104 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione (1).
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art.52, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente così disponeva: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.».

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