Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza di norme corporative (1) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi d’infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio (2110 c.c.), la durata del periodo feriale (2109 c.c.), del periodo di preavviso (2118 c.c.), la misura dell’indennità sostitutiva di questo e l’ammontare della indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (2120 c.c.), si applicano le corrispondenti norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562.
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d’impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d’impiego non inerenti all’esercizio di un’impresa in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.