Art. 88 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 88 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [L’imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all’imprenditore.]

Articolo 88 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [L’imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all’imprenditore.]

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