Art. 87 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 87 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Per i provvedimenti previsti nell’articolo 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell’articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.]

Articolo 87 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Per i provvedimenti previsti nell’articolo 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell’articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.]

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