Art. 84 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 84 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a € 15,49, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell’art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico (2699 c.c.).

Articolo 84 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a € 15,49, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell’art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico (2699 c.c.).

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