Art. 53 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 53 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere.
Nell’ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Articolo 53 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere.
Nell’ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

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