Art. 45 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 45 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

La competenza a decidere dei reclami (739, 740 c.p.c.) avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell’ipotesi prevista nell’art. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Articolo 45 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

La competenza a decidere dei reclami (739, 740 c.p.c.) avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell’ipotesi prevista nell’art. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

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