Art. 44 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 44 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.

Articolo 44 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 12 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

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