Art. 43 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 43 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti del giudice tutelare (344 c.c.) sono emessi con decreto (135 c.p.c.).
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Articolo 43 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti del giudice tutelare (344 c.c.) sono emessi con decreto (135 c.p.c.).
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Istituti giuridici

Novità giuridiche