Art. 37 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 37 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

L’iscrizione nel registro previsto nell’art. 314 del codice si esegue senza spese.
L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.

Articolo 37 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

L’iscrizione nel registro previsto nell’art. 314 del codice si esegue senza spese.
L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.

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