Art. 33 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 33 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Nel caso previsto dall’art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

Articolo 33 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Nel caso previsto dall’art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

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