Art. 31 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 31 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Il trasferimento della residenza (43 c.c.) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza (44 c.c.).

Articolo 31 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Il trasferimento della residenza (43 c.c.) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza (44 c.c.).

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