Art. 29 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 29 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.]

Articolo 29 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

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La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.]

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