Art. 26 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 26 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.]

Articolo 26 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.]

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