Art. 254 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 254 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 254 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministero di grazia e giustizia.

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