Art. 251 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 251 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione si intendono comprese, oltre l’istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1).

Articolo 251 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione si intendono comprese, oltre l’istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1).

Note

(1) Seguiva un secondo comma abrogato dall’art. 36 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.

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