Art. 223 ter – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 223 ter - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1 gennaio 2004, per la loro durata.

Articolo 223 ter - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1 gennaio 2004, per la loro durata.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

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