Art. 223 novies – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 223 novies - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Articolo 223 novies - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

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