Art. 220 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 220 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.

Articolo 220 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.

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