Art. 217 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 217 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell’art. 41 del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325.

Articolo 217 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell’art. 41 del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325.

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