Art. 216 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 216 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (2472 ss. c.c.).

Articolo 216 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (2472 ss. c.c.).

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