Art. 205 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 205 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le società commerciali (2195 c.c.) e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite (2297, 2317, 2331, 2519 c.c.) secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’art. 100 di queste disposizioni.

Articolo 205 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le società commerciali (2195 c.c.) e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite (2297, 2317, 2331, 2519 c.c.) secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’art. 100 di queste disposizioni.

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