Art. 20 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 20 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale (1).

Articolo 20 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale (1).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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