Art. 199 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 199 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

L’inabilitato (415 c.c.), che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale (2195 c.c.), non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Articolo 199 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

L’inabilitato (415 c.c.), che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale (2195 c.c.), non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

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