Art. 185 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 185 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.

Articolo 185 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.

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