Per i diritti spettanti al possessore (1150 c.c.), all’usufruttuario (985, 1005, 1006 c.c.) o all’enfiteuta (975 c.c.) a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni.