Art. 157 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 157 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Per i diritti spettanti al possessore (1150 c.c.), all’usufruttuario (985, 1005, 1006 c.c.) o all’enfiteuta (975 c.c.) a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni.

Articolo 157 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Per i diritti spettanti al possessore (1150 c.c.), all’usufruttuario (985, 1005, 1006 c.c.) o all’enfiteuta (975 c.c.) a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni.

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