Art. 154 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 154 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità (1054 c.c.).

Articolo 154 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità (1054 c.c.).

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