Art. 142 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 142 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO [Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.]

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