Art. 141 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 141 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le norme sulla revocazione per ingratitudine (801 c.c.) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

Articolo 141 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le norme sulla revocazione per ingratitudine (801 c.c.) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

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