Art. 138 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 138 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le condizioni di vedovanza (636 c.c.) ammesse dall’ultimo comma dell’art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Articolo 138 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le condizioni di vedovanza (636 c.c.) ammesse dall’ultimo comma dell’art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

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