Art. 126 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 126 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.

Articolo 126 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.

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