Art. 121 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 121 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio (1) (249 c.c.), spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1 luglio 1939.

Articolo 121 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio (1) (249 c.c.), spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1 luglio 1939.

Note

(1) La parola: «legittimo» è stata così sostituita dalle seguenti: «nato nel matrimonio» dall’art. 96, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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