Art. 111 undecies – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 111 undecies - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall’articolo
2513
del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

Articolo 111 undecies - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall’articolo
2513
del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. f), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Istituti giuridici

Novità giuridiche